Onorevoli Colleghi! - L'Agenzia nazionale della sicurezza dei trasporti è istituita dalla presente proposta di legge allo scopo di affrontare in modo sistematico e organico le problematiche relative alla sicurezza, prevedendo un unico organismo che gestisca in modo unitario la materia della sicurezza dell'intero sistema intermodale dei trasporti, inteso come interconnessione tra le singole tipologie di trasporto, al fine di migliorarne gli standard e le prescrizioni tecniche anche mediante il coordinamento e l'armonizzazione della normativa vigente in materia.
L'Agenzia svolge funzioni tecnico-operative e ha poteri regolatori, ispettivi, di controllo e di formulazione di proposte e di pareri tecnici agli organi competenti, nel settore della sicurezza dei trasporti. Essa è indipendente sul piano organizzativo e funzionale dagli organi investigativi sugli incidenti, in conformità al principio e alle definizioni contenuti nell'articolo 3 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in tema di sicurezza ferroviaria.
La stessa Agenzia, nondimeno, assume le funzioni di «autorità preposta alla sicurezza ferroviaria», fornendo in tale modo lo strumento per un parziale recepimento della citata direttiva 2004/49/CE, nella parte in cui si dispone che ciascuno Stato membro debba dotarsi di un organismo preposto alla sicurezza avente compiti in materia di normativa tecnica, di rilascio di autorizzazioni di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura e di rilascio dei certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie.
L'Agenzia, sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo del Ministro dei
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trasporti, nonché alla vigilanza e al controllo del Ministro delle infrastrutture per gli aspetti di sua esclusiva competenza, oltre a svolgere i compiti già ricordati, può fornire, nelle materie di sua competenza, su base convenzionale e dietro corrispettivo, servizi di contenuto tecnico-operativo e gestionale alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta.
Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Agenzia si avvale del «sistema integrato di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto» istituito ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (cosiddetto «Osservatorio sulla sicurezza dei trasporti»), nonché delle altre strutture previste dal medesimo articolo.
La presente proposta di legge prevede, altresì, l'individuazione degli organi dell'Agenzia (presidente, collegio, segretario generale e collegio dei revisori dei conti) nonché apposite disposizioni per l'adozione dello statuto, con il quale saranno definiti le competenze degli organi, i princìpi di organizzazione ed i criteri di funzionamento in relazione all'esecuzione dei compiti istituzionali della medesima Agenzia.
Con separati regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvederà alla definizione delle modalità del trasferimento del personale tecnico e amministrativo, da inquadrare nell'organico e nel ruolo dell'Agenzia, proveniente dal Ministero dei trasporti, nonché da altre amministrazioni ed enti pubblici, alla ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti e al conseguente riassetto delle strutture del medesimo Ministero, prevedendo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite strutture preposte alla programmazione della sicurezza dei trasporti. Con le stesse procedure si provvederà, inoltre, a fissare i criteri di aggiornamento delle tariffe relative ai servizi resi.
I predetti regolamenti devono, altresì, recare norme per garantire l'innalzamento dei livelli di efficienza amministrativa nel settore della sicurezza dei trasporti, anche mediante il coordinamento e l'armonizzazione dell'attività dell'Agenzia con le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della sicurezza dei trasporti, nonché per ridefinire le strutture intermedie, prevedendo la razionalizzazione e la riqualificazione delle risorse umane ad esse adibite.
In sede di prima attuazione della legge e fino al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, mediante il trasferimento delle corrispondenti quote del bilancio di previsione del Ministero dei trasporti utilizzate per le risorse organizzative e umane da questo provenienti, ivi comprese le spese di funzionamento, mediante il trasferimento delle quote, riassegnabili in base alla legislazione vigente, delle entrate garantite dalle attività operative istituzionali dell'Agenzia stessa nonché mediante gli introiti connessi ai servizi di contenuto tecnico-operativo e gestionale richiesti, su base convenzionale e dietro corrispettivo, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti pubblici e privati.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuati i beni mobili ed immobili strumentali all'attività dell'Agenzia, con il subentro della medesima in tutti i rapporti contrattuali, e individuate e soppresse le strutture del Ministero dei trasporti e delle altre pubbliche amministrazioni che svolgono le funzioni ed i compiti demandati all'Agenzia ai sensi della presente proposta di legge.
Sono previsti, da ultimo, il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, nonché il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato.
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